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Normativa

Legislazione trasporto armi comuni

C. M. 14 febbraio 1998, n. 559/C.3159-10100(1)1
Trasporto armi comuni da sparo.
(Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1998, n. 48)
Sono pervenuti a questo Ministero quesiti in merito al trasporto delle armi comuni da sparo.
È stato chiesto, in particolare, se al titolare della licenza di porto fucile per tiro a volo sia consentito trasportare armi comuni da sparo diverse da quelle utilizzate per detta attività sportiva.
Premesso che il trasporto di un’arma ne concretizza il trasferimento da un luogo ad un altro «come oggetto inerte e non suscettibile d’uso», in assenza quindi della pronta disponibilità che caratterizza il porto, al fine di definire un indirizzo univoco su di un argomento che riveste interesse generale, si forniscono i seguenti chiarimenti.

I titolari di licenza di porto d’armi di cui all’art. 42 T.U.L.P.S. (porto di arma corta per difesa personale, porto di bastone animato e porto d’armi lunghe da fuoco, ivi comprese quelle a canna rigata) possono:
– portare il tipo o i tipi d’armi indicati nell’autorizzazione;
– trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.
Si rammenta che i titolari di porto di pistola o rivoltella per difesa personale sono legittimati al porto anche contemporaneo delle armi corte detenute in forza della sola denuncia, sino al numero massimo (tre) previsto dal 6° comma dell’art. 10 della L. 110/75, così come modificato dall’art. 4 L. 21 febbraio 1990, n.36.

I titolari di licenza di porto d’armi lunghe da fuoco con canna ad anima liscia di cui alla legge 323/69 (tiro a volo) possono:
– portare il tipo d’arma oggetto dell’autorizzazione;
– trasportare e acquistare tutte le armi comuni da sparo.

I titolari di licenza di trasporto delle armi di cui all’art. 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85 (armi per uso sportivo) possono trasportare esclusivamente le armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell’apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

I titolari di carta di riconoscimento di cui all’art. 76 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (c.d. carta verde) possono, percorrendo l’itinerario più breve, trasportare dal luogo di detenzione alla sezione (o sezioni) del tiro a segno nazionale cui sono iscritti tutte le armi cumuni da sparo utilizzabili nella o nelle sezioni di appartenenza.

I titolari della licenza di collezione di cui al terzo comma dell’art. 32 del T.U.L.P.S. possono trasportare, acquistare e vendere le armi di cui all’art. 1 del D.M. 14 aprile 1982 (antiche, artistiche o rare d’importanza storica).

I titolari di N.O. all’acquisto ex art. 35 T.U.L.P.S. possono trasportare dall’armeria al luogo di detenzione l’arma o le armi comuni oggetto del N.O. o, nel caso di cessione tra privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di detenzione. Di ciò i sigg. Questori faranno apposita menzione nel N.O. che consegneranno al richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad accompagnare le armi durante il trasporto.

I titolari di Carta europea d’arma da fuoco residenti in altro stato della CE possono:
qualora interessati all’esercizio dell’attività venatoria in Italia ed autorizzati al medesimo esercizio:
– introdurre («trasferire»), trasportare sul territorio nazionale e riesportare («ritrasferire») entro un anno le armi lunghe da fuoco, iscritte nella Carta, considerate mezzi di caccia a mente dell’art. 13 della L. 157/92, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
– portare, nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale, le armi suddette – osservando il disposto dell’art. 12/8° L. 157/92 (polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi) e 12/12° (tesserino rilasciato dalla Regione prescelta per l’esercizio dell’attività venatoria) – e gli strumenti di cui al 6° comma dell’art. 16 della legge citata (utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie).

qualora interessati all’esercizio di attività sportive:
– trasferire, trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire entro un anno le armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella carta, classificate sportive ed inserite nell’apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette), osservato il disposto dell’art. 4 del D.M. 5 giugno 1978 (dichiarazione rilasciata dall’Unione Italiana Tiro a Segno o della Federazione Italiana Tiro a Volo in merito alle gare. alle armi ed alle munizioni prescritte), così come modificato dal D.M. 635/96. art. 6. punto 1. lettera b).
– portare le armi suddette esclusivamente nell’ambito dell’attività sportiva, osservato il disposto dell’art. 4 del D.M. 5 giugno 1978 e citata modificazione.

qualora interessati al porto o al trasporto per motivi diversi da quelli sopra indicati:
– trasferire, trasportare nel territorio nazionale e ritrasferire entro un anno le armi comuni da fuoco lunghe e corte nel numero masimo consentito (sei armi, duecento cartucce a palla per armi corte e millecinquecento cartucce da caccia), osservato il disposto di cui all’art 5 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 527 (concessione dell’accordo preventivo da parte del Questore e trascrizione sulla Carta degli estremi dell’autorizzazione concessa dal Capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza).
– portare le armi consentite, ottenuta l’autorizzazione del Capo della Polizia di cui sopra, in esito alle indicazioni fornite dal richiedente ai sensi del D.M. 30 ottobre 1996. n. 635 (contenuto della domanda e requisiti).

I titolari dell’autorizzazione all’importazione temporanea di armi comuni da sparo e relative munizioni per l’esercizio dell’attività venatoria o sportiva, ai sensi del D.M. 5 giugno 1978, possono:
– importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni armi lunghe da fuoco, considerate mezzi da caccia a mente dell’art. 13 della L. 157/92. nel numero massimo consentito (due armi e duecento cartucce per dette) dal confine al luogo o ai luoghi ove intendono svolgere l’attività venatoria;
– importare, trasportare e riesportare entro 90 giorni armi da sparo lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell’apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
– portare l’arma o le armi suddette esclusivamente nell’ambito dell’attività sportiva o nei periodi e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale.

Al di fuori dei casi anzi elencati, il trasporto deve essere effettuato previo avviso al Questore, a mente del 2° comma dell’art. 34 del T.U.L.P.S., osservate le modalità di cui all’art. 18 L. 110/75 e le condizioni eventualmente imposte ex art. 53 del Reg. al T.U.L.P.S..
Qualunque sia il titolo abilitativo il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione non può essere superiore a 6 (sei).
La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Si resta in attesa di cortese assicurazione.

Legislazione trasporto armi antiche

D.M. 14 aprile 1982
Trasporto armi antiche.
Regolamento per la disciplina delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica. (Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1982, n. 153)
Articolo 1
Campo di applicazione.

Con il presente decreto, ferme restando le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, vengono disciplinate:
a) le armi da sparo antiche;
b) le armi da sparo artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890.

Articolo 2
Armi antiche – Esclusione dalla categoria delle armi da guerra o tipo guerra.

Le armi antiche, anche se originariamente fabbricate per uso bellico ed utilizzate come armi da guerra, non sono considerate in alcun caso come tali ai sensi dell’art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 3
Armi da guerra o tipo guerra artistiche o rare di importanza storica.

Per le armi da guerra o tipo guerra artistiche o rare d’importanza storica e parti di esse, fabbricate su modello successivo al 1890 si osserva la disciplina stabilita dall’art. 10, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 4
Armi artistiche o rare d’importanza storica – Immatricolazione.

Le armi di cui alla lettera b) dell’art. 1, appartenenti a privati, di modelli anteriori al 1890, ma fabbricate successivamente al 1920, ove mancanti del numero di matricola, devono essere presentate al banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o alle sue sezioni per gli adempimenti di cui all’art. 11 ottavo comma, della citata legge 18 aprile 1975 n. 110 entro un anno dalla Pubblicazione del presente decreto.
Gli adempimenti di cui al precedente comma devono essere eseguiti previa intesa con la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio di provenienza dell’arma, in modo da salvaguardare l’integrità dell’arma stessa. A tal fine, la matricola può essere impressa su apposita targhetta metallica recante il sigillo della Repubblica ed assicurata all’arma in modo da non essere asportata o sostituita.

Articolo 5
Armi antiche – Immatricolazione.

Per le armi antiche, ivi comprese quelle ad avancarica, non si osserva l’obbligo della immatricolazione e della catalogazione di cui all’art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Articolo 6
Accertamento della qualità di arma antica, artistica o rara di importanza storica.

Qualora la qualità di arma antica, artistica o rara di importanza storica, in sede di denuncia di cui al successivo art. 7, non sia sufficientemente documentata dal detentore, la stessa viene accertata per quanto possibile a richiesta del questore, preventivamente informato dall’ufficio di pubblica sicurezza o comando carabinieri interessato, dalla sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio, che potrà avvalersi, per i fini indicati, della consulenza dell’esperto di cui all’art. 32, comma nono, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
La stessa procedura deve essere osservata in caso di armi antiche, artistiche o rare di importanza storica destinate a collezioni.
Per i fini di cui agli articoli 7 e 8 del presente decreto sono armi da sparo antiche quelle fabbricate anteriormente al 1890 e quelle ad avancarica, escluse le repliche di cui all’art. 2, lettera h), della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Le armi da sparo sono artistiche se presentano caratteristiche decorative di notevole pregio o realizzate da artefici particolarmente noti; sono rare di importanza storica se si rinvengono in numero limitato o sono collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale.

Articolo 7
Detenzione.

Ferme restando le disposizioni contenute nell’art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), coloro che detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero non superiore a otto debbono farne denuncia ai sensi dell’art. 38 del suddetto testo unico, al locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza, al comando dei carabinieri del posto.
La denuncia va redatta in duplice copia, conforme alla legge sul bollo, e deve contenere:
1) le generalità del denunciante;
2) i dati di identificazione delle armi;
3) l’epoca alla quale sono attribuite;
4) la loro provenienza;
5) i locali in cui vengono custodite.
L’ufficio o comando di cui al primo comma, nel prendere atto della denuncia, ne fa apposita annotazione sulla prima copia della stessa, precisando che le armi in essa indicate non sono computate con le altre eventualmente detenute dal denunciante, ai sensi dell’art. 10, comma settimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
La copia della denuncia di cui al comma precedente, contenente le indicate annotazioni, è consegnata all’interessato; la seconda è conservata agli atti dell’ufficio che ne informa la competente sovrintendenza per i beni artistici e storici.
Eventuali cambiamenti della specie, della quantità o del luogo di custodia delle armi di cui trattasi debbono essere denunciati nelle forme previste dal presente articolo e con l’osservanza delle procedure in esso indicate.
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Di eventuali provvedimenti adottati deve essere immediatamente informata la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.

Articolo 8
Collezione.

Chi detiene armi antiche, artistiche o rare d’importanza storica in numero superiore a otto deve chiedere al questore della provincia in cui esse si trovano la licenza di collezione prescritta dall’art. 31, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).
La domanda, conforme alla legge sul bollo, deve contenere i dati di cui all’art. 7, secondo comma, con l’indicazione delle misure adottate dal richiedente per la custodia dei materiali.
La qualità di arma antica, artistica o rara di importanza storica è comprovata nei modi previsti dall’art. 6.
Alla domanda deve essere allegato un foglio di carta legale in bianco, sul quale è trascritta la licenza, che deve contenere l’elenco delle armi con l’indicazione dei relativi dati, nonché le eventuali prescrizioni impartite ai sensi dell’art. 20, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Copia della licenza deve essere inviata alla sovrintendenza per i beni artistici e storici territorialmente competente.
Il rilascio della licenza è subordinato all’accertamento della esistenza dei presupposti di cui all’art. 6 del presente decreto, nonché alla osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Non è richiesto l’accertamento della capacità tecnica di cui all’art. 8, terzo comma, della citata legge n. 110, fermo restando il divieto della detenzione del relativo munizionamento a norma dell’art. 10, comma nono, della stessa legge n. 110.
Non si osserva il limite di un esemplare per ciascun tipo di arma destinato a collezione, anche se le armi presentano le stesse caratteristiche tecniche di fabbricazione.

Articolo 9
Rifiuto della licenza di collezione.

Qualora per difetto nei requisiti di cui all’art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per altri motivi previsti dalla legge, il questore rifiuti il rilascio della licenza prescritta dall’art. 31, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e di cui all’art. 8, l’interessato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del diniego, deve indicare al questore medesimo la persona o l’ente che, a norma delle vigenti disposizioni, possono legittimamente detenere i materiali di specie ed ai quali le armi vengono cedute.
Ove la cessione non avvenga nel termine suddetto, il questore dispone che le armi constituenti la collezione, previo parere della sovrintendenza per i beni artistici e storici, siano affidate alla custodia, a spese dell’interessato, della direzione di artiglieria o di altro ufficio o ente pubblico indicati dalla sovrintendenza.

Articolo 10
Collezione – Obbligo di custodia.

Le armi raccolte in collezione devono essere custodite in idonei locali. Il titolare deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità che, ai sensi dell’art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110, saranno prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza all’atto del rilascio della licenza, tenuto conto del tipo e della quantità delle armi e delle caratteristiche dei locali in cui sono custodite.
Per i locali non idonei, il questore subordina il rilascio della licenza alla condizione che entro novanta giorni siano apportati agli stessi le opportune modifiche o siano indicati nuovi idonei locali.
Ove l’interessato non provveda nel termine suddetto, il questore dispone in conformità di quanto previsto dal precedente art. 9, secondo comma.
Qualora l’accertamento dell’inidoneità dei locali sia successivo al rilascio della licenza, il questore fissa un congruo termine perché il titolare della licenza provveda a renderli idonei. Scaduto il termine suddetto, il questore provvede secondo quanto stabilito nel precedente comma.

Articolo 11
Collezioni – Validità della licenza – Modificazioni nella consistenza delle collezioni.

La licenza per la collezione delle armi antiche, artistiche o rare di importanza storica è permanente.
Debbono tuttavia essere denunciati al questore, nelle forme previste dall’art. 7, quinto comma, del presente decreto, i cambiamenti sostanziali delle collezioni o del luogo in cui sono custodite.
Tali cambiamenti vanno annotati sulla licenza.
Il titolare della licenza di collezione prevista dall’art. 8 può, con l’osservanza dell’art. 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, acquistare o vendere le armi di cui all’art. 1 per migliorare la propria collezione, senza l’osservanza della disposizione contenuta nell’art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, purché sia certo dell’identità personale del cedente o dell’acquirente e che lo stesso disponga legittimamente dei materiali di specie o possa detenerli in conformità alle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza. Resta salvo, in ogni caso, l’adempimento di cui al comma secondo del presente articolo.

Articolo 12
Collezioni – Revoca della licenza.

Per la revoca della licenza di collezione si osservano le disposizioni di cui all’art. 11, ultimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Del provvedimento di revoca adottato, il questore ne informa immediatamente il prefetto e la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.
Il prefetto, preso atto della comunicazione, invita l’interessato a trasferire le armi, anche con diverse operazioni, entro un termine non superiore a trenta giorni, a persone o enti che possono legittimamente detenerle.
Nel caso in cui l’interessato non ottemperi all’invito, il prefetto dispone il deposito delle armi presso un ente di diritto pubblico abilitato alla detenzione delle stesse ed indicato dalla competente sovrintendenza per i beni artistici e storici.

Articolo 13
Importazione – Esportazione – Trasporto.

Per l’importazione, l’esportazione ed il trasporto delle armi di cui al presente decreto si osservano le disposizioni contenute negli articoli 31 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e negli articoli 48 e 50 del relativo regolamento di esecuzione, fermi restando gli eventuali adempimenti previsti da diverse disposizioni legislative e regolamentari.
Per la temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali, si osservano le disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 9 agosto 1977 (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 9 settembre 1977).

Articolo 14

Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi che risultano o appaiono antiche, artistiche o rare di importanza storica deve informare, almeno tre giorni prima di procedere al pubblico incanto, la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.

Legislazione requisiti sanità

D.M. 28 aprile 1998
Requisiti sanità
Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personale. (Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1998, n. 143)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, che attribuisce al Ministro della sanità il potere di fissare i criteri tecnici per l’accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere la licenza di porto d’armi;
Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1994, con il quale sono stati determinati detti requisiti in maniera differenziata in relazione ai diversi tipi di armi, ai diversi impieghi delle stesse ed al loro diverso grado di pericolosità;
Considerato che a seguito dell’emanazione di tale decreto si sono manifestate alcune difficoltà interpretative, vertenti particolarmente sulle disposizioni concernenti l’accertamento dei requisiti visivi;
Ritenuta la necessità di apportare al testo opportune modifiche, sia sotto il profilo tecnico­scientifico che medico­legale e tecnico­procedurale;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome espresso nella seduta dell’ 11 dicembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia, prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ed al porto d’armi per l’esercizio dello sport del tiro al volo, prevista dalla legge 18 giugno 1969, n. 323, sono i seguenti:

1) Requisiti visivi:
acutezza visiva non inferiore a 8/10 per 1’occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l’acutezza visiva puó essere raggiunta anche con l’adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali.
Per i monocoli (organici e funzionali) l’acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l’uso di entrambe.
Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.

2) Requisiti uditivi:
soglia uditiva non superiore a 30dB nell’orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente.
Tale requisito può essere raggiunto anche con l’utilizzo di protesi acustiche adeguate.
In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l’idoneità è limitata all’esercizio della caccia in appostamento.

3) Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l’adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell’arma.

4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico.

5) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresí causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o di psicofarmaci.

Art. 2.

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi per uso difesa personale, di cui all’art. 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono i seguenti:

1) Requisiti visivi:

a) soggetti con visione binoculare:
visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio
visus corretto: 10/10 complessivi.
É ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie; l’eventuale differenza tra gli occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l’ipermetropia e a 5 diottrie per la miopia.
Per correzione si intende la correzione totale.
Per quanto concerne la correzione dell’astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l’astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l’astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l’astigmatismo misto.

b) Soggetti monocoli:
visus naturale minimo: 1/10;
visus corretto: 9/10.
É ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie.
Per correzione si intende la correzione totale.
Per quanto concerne la correzione dell’astigmatismo, valgono gli stessi valori riferiti ai soggetti con visione binoculare;

c) Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.

2) Requisiti uditivi:
soglia uditiva non superiore a 20dB nell’orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz); comunque la soglia per ciascuna frequenza deve essere inferiore a 50 dB. In alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 8 metri di distanza, con non meno di 2 metri per l’orecchio peggiore, raggiungibile anche con l’utilizzo di protesi acustiche adeguate.

3) Adeguata capacitá degli arti superiori e della colonna vertebrale raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l’adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell’arma.

4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico o dinamico. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali.

5) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali.
In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresí causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o psicofarmaci.

Art. 3.

L’accertamento dei requisiti psicofisici é effettuato dagli uffici medico­legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato.
Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, é tenuto a presentare un certificato anamnestico, da compilarsi secondo il modello di cui all’allegato 1), rilasciato dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di data non anteriore a tre mesi.
Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.
Il certificato, da compilarsi secondo il modello di cui all’allegato 2), viene consegnato all’interessato. Il giudizio di non idoneità deve essere comunicato entro cinque giorni all’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell’interessato.

Art. 4.

Avverso il giudizio negativo l’interessato può, nel termine di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l’U.S.L. competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici, pubblici dipendenti, di cui uno specialista in medicina legale delle assicurazioni, ed integrato di volta in volta da specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico.
L’esito del ricorso viene comunicato entro cinque giorni all’interessato ed alla competente struttura di pubblica sicurezza.
Tutti gli accertamenti sanitari e le prestazioni di laboratorio e strumentali derivanti dall’applicazione del presente decreto sono posti a totale carico del richiedente.

Art. 5.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Licenza di Porto di Fucile per il Tiro a Volo

Documenti necessari per il rilascio od il rinnovo della Licenza di Porto di Fucile per il Tiro a Volo (per residenti in provincia di Trento) È sempre opportuno verificare presso l’Autorità competente per territorio che non siano sopravvenute modifiche alla documentazione sottoelencata.

Domanda in bollo da 14,62€ diretta alla Questura od al Commissariato di Polizia di Stato competente (specificare se rilascio o rinnovo, generalità complete, professione, telefono);
Certificato medico redatto dalla U.S.L. competente, in bollo da 14,62€, conforme a quanto disposto dall’art. 35 del T.U.L.P.S. e dall’art. 1 del D.M. Sanità 28 aprile1998 (G.U. n. 143 del 22 giugno1998), attestante che il richiedente non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere;

Due fotografie formato tessera, recenti ed a capo scoperto, di cui una autenticata;

Versamento di € 1,26 sul c/c N. 6064 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Perugia-, indicando nella causale “Costo libretto porto d’armi”;

Una marca da bollo da 14,62€;

Fotocopia del congedo militare in carta libera, oppure Certificato di Abilitazione al Maneggio d’Armi rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale (se rilascio);

Libretto e licenza scaduti (se rinnovo).

Per i residenti in comune ove non sia presente Questura o Commissariato di P.S., la documentazione deve essere presentata al Comando della Stazione dei Carabinieri competente per territorio, il quale provvederà all’invio alla Questura o Commissariato di P.S.

Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46)

Articolo 37
Disposizioni finali.

1. (omissis)
2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell’articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall’articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall’articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.
3. (omissis)

Legge 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. (Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105)

Articolo 1
Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra.

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l’impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell’articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l’esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Articolo 2
Armi e munizioni comuni da sparo.

Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all’articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona (1).
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore (2).
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile (3) (4).

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, L. 21 febbraio 1990, n. 36.
(2) Comma così modificato dall’art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(3) Con L. 6 marzo 1987, n. 89 (Gazz. Uff. 18 marzo 1987, n. 64) sono state approvate norme per l’accertamento medico dell’idoneità al porto delle armi e per l’utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino. Successivamente, con D.M. 15 settembre 1989 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1989, n. 244) sono state dettate le condizioni e caratteristiche tecniche e strutturali degli strumenti lanciarazzi e relative munizioni da utilizzare nel soccorso alpino.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, L. 21 febbraio 1990, n. 36.

Articolo 3
Alterazione di armi.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un’arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l’uso o l’occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

Articolo 4
Porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona.
Il contravventore è punito con l’arresto da un mese ad un anno e con l’ammenda da lire 100.000 a lire 400.000. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell’ammenda.
E’ vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l’arresto da quattro a diciotto mesi e con l’ammenda da lire 200.000 a lire 800.000. La pena è dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da lire 400.000 a lire 800.000 quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza.
Chiunque, all’infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l’arresto da due a diciotto mesi e con l’ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.
La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l’uso stesso costituisce un’aggravante specifica per il reato commesso.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all’arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto (1).
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l’articolo 19 e il primo e secondo comma dell’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

(1) Comma soppresso dall’art. 8, D.L. 26 aprile 1993, n. 122.

Articolo 5
Limiti alle registrazioni.
Divieto di giocattoli trasformabili in armi.

Le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa e dei giocattoli pirici.
L’articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.
Le disposizioni del citato testo unico, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli.
I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l’impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l’utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all’offesa della persona. Devono inoltre avere l’estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.
Nessuna limitazione è posta all’aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati all’esportazione.
Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l’osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
Quando l’uso o il porto d’armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma (1).

(1) Il penultimo e l’ultimo comma così sostituiscono l’originario ultimo comma per effetto dell’art. 2, L. 21 febbraio 1990, n. 36.

Articolo 6
Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.

E’ istituita, presso il Ministero dell’interno, la commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell’interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell’Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria più rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l’estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane e l’altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica (1).
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza.
Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l’interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti.
La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonché su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l’importazione, l’esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l’uso delle armi (2).

(1) Comma così sostituito dall’art. 1, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n. 197). Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608.
(2) Comma così sostituito dall’art. 2, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n. 197), rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201.

Articolo 7
Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

E’ istituito presso il Ministero dell’interno il catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la produzione o l’importazione definitiva (1).
La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avverrà sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o dei prototipi stessi.
La presentazione del prototipo non è comunque richiesta per i fucili da caccia ad anima liscia, nonché per le riproduzioni di armi antiche ad avancarica, all’iscrizione dei quali in catalogo si procede tenendo conto delle caratteristiche comuni a tali armi (2).
L’iscrizione dell’arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.
Nel catalogo sono indicati:
il numero progressivo d’iscrizione;
la descrizione dell’arma e il calibro;
il produttore o l’importatore;
lo Stato in cui l’arma è prodotta o dal quale è importata.
Confezioni artistiche od artigianali non alterano il prototipo se rimangono invariate le qualità balistiche, il calibro e le parti meccaniche di esso.
Con propri decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro per l’interno determina:
1) la data d’inizio delle operazioni di catalogazione;
2) le modalità per l’iscrizione nel catalogo e quelle relative al rifiuto dell’iscrizione;
3) le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del catalogo.

(1) Comma così sostituito dall’art. 3, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n. 197).
(2) Comma abrogato dall’art. 4, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n. 197).

Articolo 8
Accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi.

La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l’acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell’ articolo 35, terzo comma, del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell’acquisto o della cessione.
La licenza di cui all’ articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l’esercizio dell’industria di riparazione delle armi.
Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d’armi, previsti dagli artt. 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all’accertamento della capacità tecnica del richiedente. L’accertamento non occorre per l’autorizzazione alla collezione (1).
Ai fini dell’accertamento della capacità tecnica, l’interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all’articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l’accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l’attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell’articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell’autorizzazione di polizia.
Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d’idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all’accertamento tecnico soltanto per l’esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.
L’accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l’acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.
La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Coloro che esercitano l’industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della legge.
L’art. 33 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

(1) Comma così sostituito dall’art. 3, L. 21 febbraio 1990, n. 36.

Articolo 9
Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi.

Oltre quanto stabilito dall’art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l’importazione, l’esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell’ art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l’autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell’art. 35 del predetto T.U. modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella L. 22 dicembre 1956, n. 1452.
Ferme restando le disposizioni contenute nell’art. 8 della L. 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423.

Articolo 10
Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo.

A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.
Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell’art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l’osservanza delle norme vigenti per l’esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all’estero. L’erede, il privato o l’ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell’interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9.
Chiunque trasferisce le armi di cui all’articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000.
E’ punito con l’ammenda fino a lire 200.000 chiunque, essendone obbligato, omette di dare l’avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.
Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell’ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all’esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell’articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (1). La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica (2).
Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l’interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.
La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.
Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000.

(1) Periodo così sostituito, prima, dall’art. 1, L. 25 marzo 1986, n. 85, poi modificato dall’art. 4, L. 21 febbraio 1990, n. 36, ancora sostituito dall’art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ed infine così modificato dall’art. 9, L. 19 dicembre 1992, n. 489.
(2) Comma così sostituito dall’art. 5, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n. 197). Vedi, anche, l’art. 37, L. 11 febbraio 1992, n. 157.

Articolo 11
Immatricolazione delle armi comuni da sparo.

Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono essere impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il marchio, idonei ad identificarle nonché il numero di iscrizione del prototipo o dell’esemplare nel catalogo nazionale ed il numero progressivo di matricola. Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi.
Oltre ai compiti previsti dall’art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l’emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L’operazione deve essere annotata con l’attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione.
Le armi comuni da sparo prodotte all’estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma.
Qualora manchino sulle armi prodotte all’estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l’importatore deve curare i necessari adempimenti.
In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall’ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola è impresso il numero progressivo di iscrizione dell’operazione nel registro di cui al secondo comma.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall’estero. Si osservano a tal fine le modalità di cui al successivo art. 13.
Le norme del presente articolo relative all’apposizione sulle armi del numero d’iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma, n. 1.
Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l’apposizione di questo ultimo a norma del quinto comma:
le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell’entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920;
le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a privati di cui è consentita la detenzione.
Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalità previste dall’articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, è concesso una tantum un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. All’onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1980, all’uopo utilizzando parte dell’accantonamento predisposto per il rinnovo della convenzione di Lomé. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).

(1) Gli ultimi tre commi cosí sostituiscono l’originario ultimo comma per effetto dell’articolo unico, L. 25 febbraio 1981, n. 40 (Gazz. Uff. 3 maggio 1981, n. 61).

Articolo 12
Importazione definitiva di armi da sparo.

Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio di armi intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare, oltre la licenza del questore di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto della provincia in cui l’interessato ha la propria residenza anagrafica.
La richiesta intesa ad ottenere il rilascio delle licenze di importazione deve essere motivata.
Il rilascio delle licenze d’importazione è subordinato all’accertamento dell’esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.
Non può essere autorizzata l’importazione di armi comuni da sparo non catalogate a norma del precedente articolo 7.
Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della licenza di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000.

Articolo 13
Modalità per l’importazione definitiva di armi comuni da sparo.

La dogana alla quale vengono presentate per l’importazione definitiva armi comuni da sparo deve, dopo la nazionalizzazione, curarne l’inoltro, a spese dell’importatore, al Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia od alla più vicina sezione di esso, eccezion fatta per le armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n. 186, alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, ed alle altre disposizioni vigenti, purché provviste dei segni distintivi di cui al primo comma dell’art. 11.
E’ abrogato l’ultimo comma dell’art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.

Articolo 14
Armi inidonee e non catalogate.

Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od alle sezioni non superino la prova prescritta dall’art. 1, L. 23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati, è dato avviso, entro trenta giorni, a cura del Banco o della sezione, al produttore od all’importatore.
Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’avviso di cui al primo comma senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che l’importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla dogana che ha provveduto alla loro nazionalizzazione, per la rispedizione all’estero, le armi si considerano abbandonate e sono versate alla competente direzione di artiglieria che può disporne la rottamazione e la successiva alienazione.
Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana ai sensi del comma precedente, delle quali l’importatore non abbia richiesto la rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione all’interessato da parte della dogana medesima.
La rispedizione all’estero delle armi inidonee o non catalogate è effettuata in deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all’atto dell’importazione ed il rimborso di quelli già pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi.
Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono applicabili anche per la restituzione ai produttori ed agli importatori delle armi di cui sia stato eventualmente richiesto il deposito o l’esibizione da parte del Ministero dell’interno per la catalogazione ai sensi del precedente art. 7.
Contro il giudizio negativo del Banco nazionale di prova per mancata catalogazione di una arma è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero dell’interno.

Articolo 15
Importazione temporanea di armi comuni da sparo.

I cittadini italiani residenti all’estero, o dimoranti all’estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all’importazione temporanea, senza la licenza di cui all’art. 31,testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di matricola.
Con decreto del Ministro per l’interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l’agricoltura e le foreste, per il commercio con l’estero e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per l’introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all’interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonché il numero delle stesse.
Ai fini della presente legge si considera temporanea l’importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l’interessato è soggetto agli obblighi di cui al precedente articolo 12.
Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire 40.000 a lire 200.000.

Articolo 16
Esportazione di armi.

Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al precedente art. 2 dichiarate per l’esportazione, sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della guardia di finanza.
Il rilascio della licenza per polizia per l’esportazione di armi di ogni tipo è subordinato all’accertamento dell’esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.
L’esportazioni delle armi deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal rilascio della licenza, salvo l’esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire all’autorità che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall’autorità medesima.
Il contravventore all’obbligo di cui al precedente comma è punito a norma dell’art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro, per le finanze, di concerto col Ministro per l’interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per assicurare l’effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all’esportazione, nonché quelle per disciplinare l’esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia. Con decreto del Ministro per l’interno, sentito il Ministro per i beni culturali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità relative alla temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali.

Articolo 17
Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza.

Alle persone residenti nello Stato non è consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l’acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all’ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a lire 300.000.

Articolo 18
Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi.

Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o parti di esse deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali muniti di specifica autorizzazione del questore della provincia di residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
Oltre a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le modalità per il trasporto, di armi o di parti di esse e di esplosivi di ogni genere, nonché per la spedizione, la ricezione, presa e resa a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro per l’interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze, per i trasporti, per la marina mercantile e per le poste e le telecomunicazioni, nell’ambito delle rispettive competenze.
Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma o quelle del decreto ministeriale di cui al precedente comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire 40.000 a lire 200.000.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cartucce da caccia a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale ed alle polveri relative alle armi da caccia.
Il rilascio ai commessi delle tessere di riconoscimento previste dall’articolo 52 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per il recapito di armi nella provincia è attribuito alla competenza del questore, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 9.

Articolo 19
Trasporto di parti di armi.

L’obbligo dell’avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonché di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, bascule e caricatori di armi comuni.
Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito con l’arresto non inferiore ad un mese e con l’ammenda da lire 80.000 a lire 320.000 se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda fino a lire 160.000 se trattasi di parti di armi comuni.

Articolo 20
Custodia delle armi e degli esplosivi.
Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento.

La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza.
Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda fino a lire 1.000.000.
Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.
Il contravventore è punito con l’ammenda fino a lire 1.000.000.
Chiunque rinvenga un’arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l’ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.
Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.
Salva l’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda fino a lire 400.000.

Articolo 20-bis
Omessa custodia di armi.

Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell’autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un’arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell’articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l’arresto fino a due anni.
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell’ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il fatto di cui al primo comma è commesso:
a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell’esercizio consentito di attività sportiva;
b) nei luoghi in cui può svolgersi l’attività venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli esplosivi indicati nell’articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione da uno a tre anni (1).

(1) Aggiunto dall’art. 9, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

Articolo 21
Distrazione o sottrazione di armi.

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l’ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli artt. 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Articolo 22
Locazione e comodato di armi.

Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
E’ punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000 chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma.
La pena è raddoppiata se l’attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.

Articolo 23
Armi clandestine.

Sono considerate clandestine:
1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.
E’ punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine (1).
Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni (1).
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all’articolo 11 (1).
Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.
Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d’identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell’interno ai fini dell’iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.

(1) Comma così sostituito dall’art. 9, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

Articolo 24
Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti.

Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o modifica o altera la composizione dei prodotti esplodenti riconosciuti e classificati a norma dell’art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000.
La sanzione di cui al comma precedente non si applica ai fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal Ministero dell’interno per l’attività di ricerca, studio e sperimentazione condotta nel proprio stabilimento.

Articolo 25
Registro delle operazioni giornaliere.

Chiunque, per l’esercizio della propria attività lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il registro delle operazioni giornaliere previsto dal primo comma dell’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
E’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000 chi non osserva l’obbligo di cui al comma precedente.
Con la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma del citato articolo 55 che non osservano l’obbligo di tenuta del registro.
Sono punite con l’arresto da venti giorni a tre mesi e con l’ammenda fino a lire 200.000 le persone obbligate a tenere il predetto registro le quali rifiutano ingiustificatamente di esibire il registro stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta.

Articolo 26
Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni.

E’ soggetto all’obbligo della denuncia, stabilito dall’art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.

Articolo 27
Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi.

Il rilascio delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, è subordinato all’accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 9.

Articolo 28
Responsabilità nell’impiego di esplosivi.

I titolari delle licenze di deposito per il consumo permanente, temporaneo o giornaliero di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso adibiti, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e 100 e 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, devono seguire personalmente o esclusivamente a mezzo delle persone che li rappresentano a norma dell’art. 8 del citato testo unico le attività e le operazioni d’impiego e di utilizzo degli esplosivi medesimi.
Chiunque non osserva le disposizioni di cui al precedente comma è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Articolo 29
Distrazione o sottrazione di esplosivi.

Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire l’ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Articolo 30
Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi dello Stato.

Le autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, nonché gli adempimenti di cui agli articoli 28, terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non sono richiesti per le armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegato nell’esercizio delle funzioni e degli altri compiti di istituto.
Con decreto del Ministro per la difesa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro per l’interno, verranno specificati i documenti di accompagnamento necessari per il trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi che non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi armati dello Stato.

Articolo 31
Vigilanza sulle attività di tiro a segno.

Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul Tiro a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell’Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria attività in seno alle sezioni del tiro a segno all’entrata in vigore della presente legge.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:
a) l’elenco degli iscritti con le relative generalità;
b) l’inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all’ultimo comma dell’art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l’indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l’indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell’osservanza delle disposizioni del primo comma dell’articolo 20 della presente legge.
La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall’art. 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita all’autorità provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d’armi.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l’arresto da tre mesi a due anni o con l’ammenda da lire 400.000 a lire 2.000.000.

Articolo 32
Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei.

Salva la normativa concernente le armi in dotazione alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato e fermo restando quanto stabilito nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse storico o artistico, i direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali, cui è affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra o di parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche devono, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, redigere l’inventario dei materiali custoditi su apposito registro ai sensi dell’art. 16, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le persone di cui al primo comma sono altresì obbligate a curare il puntuale aggiornamento dell’inventario, comunicandone immediatamente le variazioni al questore.
Per la compilazione dell’inventario e delle variazioni si osservano le formalità di cui all’articolo 31, terzo comma, lettera b).
L’inventario ed i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
Le persone di cui al primo comma sono responsabili dell’osservanza delle disposizioni del primo comma dell’art. 20 della presente legge.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l’arresto da tre mesi a due anni o con l’ammenda da lire 400.000 a lire 2.000.000.
Ai musei indicati nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Fermo restando il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la licenza del Ministero dell’interno non è prescritta per la cessione di cimeli o armi da parte degli stessi musei.
Le armi antiche e artistiche comunque versate all’autorità di pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio.
Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle gallerie competente per territorio.
Tale disciplina non si applica alle armi in dotazione ai Corpi armati dello Stato eventualmente destinate alla distruzione.

Articolo 33
Aste pubbliche.

1. E’ vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate negli articoli 1 e 2.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore dell’obbligo di cui al comma 1 è punito con l’arresto da tre mesi a tre anni e con l’ammenda da lire duecentomila a lire un milione (1).

(1) Cosí sostituito dall’art. 10-bis, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

Articolo 34
Sanzioni penali.

Le pene stabilite dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi sono triplicate.
In ogni caso l’arresto non può essere inferiore a tre mesi.

Articolo 35
Giudizio direttissimo.

Per i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie speciali indagini. Per i reati connessi si procede, di regola, previa separazione dei giudizi.

Articolo 36
Sanatorie.

I detentori delle armi comuni da sparo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano provveduto a denunciare ai sensi dell’art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, le armi medesime, non sono punibili, ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora ottemperino all’obbligo della denuncia entro il termine di sessanta giorni dalla predetta data, sempre che la denuncia avvenga prima dell’accertamento del reato.
Non sono, altresì, punibili coloro che, entro lo stesso termine di sessanta giorni e prima dell’accertamento del reato, consegnano le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegittimamente detenuti di cui all’articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificato dall’art. 9 della L. 14 ottobre 1974, n. 497, né coloro che entro il detto termine provvedono all’obbligo della denuncia di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 393.
Non sono, infine, punibili quanti detengono, in forza di denunzia, presentata a norma dell’articolo 38 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, ed accettata dai competenti organi, armi da guerra o tipo guerra impropriamente acquisite come armi comuni prima dell’entrata in vigore della presente legge, sempre che provvedano agli adempimenti prescritti entro sessanta giorni dalla pubblicazione del catalogo di cui al precedente art. 7.

Articolo 37
Disposizioni transitorie e finali.

Sino alla pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo previsto dall’art. 7, ne sono ammesse la produzione, l’importazione e l’esportazione, a condizione che gli esercenti tali attività siano muniti delle prescritte licenze dell’autorità di pubblica sicurezza e che ogni arma sia contrassegnata dal numero di matricola.
Sono, altresì, consentiti, anche dopo la pubblicazione del catalogo nazionale di cui all’articolo 7, l’esportazione ed il commercio di armi comuni da sparo non catalogate, prodotte od importate anteriormente, purché registrate con i rispettivi numeri di matricola, a norma dell’articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 38

Le disposizioni di cui all’articolo 5 della presente legge concernenti i giocattoli si applicano decorso un anno dal giorno di entrata in vigore della legge stessa.

Articolo 39

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge l’autorità di pubblica sicurezza deve procedere ad una revisione straordinaria delle autorizzazioni a privati per la raccolta di armi da guerra o tipo guerra o di parti di esse o di munizioni da guerra, previste dall’art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Nell’ipotesi di revoca della licenza, le armi, entro trenta giorni dal relativo provvedimento, possono essere cedute agli enti pubblici, nonché ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra, ad enti e persone residenti all’estero.

Articolo 40

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, nonché le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi ed esplosivi.
Nulla è innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

Legge 28 maggio 1981, n. 296

Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale. (Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1981, n. 159)

1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
L’iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d’armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze armate dello Stato.

2. La quota annua per l’iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale per le categorie indicate al precedente articolo 1 è stabilita in L. 5.000.
Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’interno, di grazia e giustizia, del tesoro e dell’agricoltura e foreste, si provvede ad adeguare annualmente la quota stabilita nel precedente comma, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese.Gli aumenti di cui al precedente comma decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di rilevazione.

3. La legge 24 dicembre 1966, n. 1261, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Legge 18 giugno 1969, n. 323

Tiro a volo.

(Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1969, n. 170)

Articolo unico

Per l’esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del Questore, ferma restando l’osservanza delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d’armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell’interessato al campo di tiro e viceversa. Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799.
La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal Questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 TULPS

Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

CAPO III
Delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare.

28. Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l’interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all’armamento e all’equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.
La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all’armamento o all’equipaggiamento di forze armate.
Per il trasporto delle armi stesse nell’interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.
Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto da un mese a tre anni e con l’ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.

29. Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del Prefetto, passeggiate in forma militare con armi.
Il contravventore è punito con l’arresto fino a sei mesi.
I capi o i promotori sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

CAPO IV
Delle armi.

30. Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:
1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.

31. Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall’art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.
La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

32. Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.
Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.
La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l’ammenda fino a lire 1.000.000.

33. (1)

(1) Abrogato dall’art. 8, L. 18 aprile 1975, n. 110

34. Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l’industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza.
L’obbligo dell’avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell’interno dello Stato.

35. Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l’industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.
Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell’attività (1).
I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati (2).
E’ vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell’ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire 250.000.
L’acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda sino a lire 250.000(3).

(1) Comma così modificato dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
(2) Comma aggiunto dall’art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(3) L’originario 3° comma del presente articolo è stato così sostituito dagli attuali ultimi quattro dell’art. 1, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 1956, n. 1452. Vedi, anche, gli artt. 4 e 4-bis del sopra già citato D.L. 22 novembre 1956, n. 1274.

36. Nessuno può andare in giro con un campionario di armi senza la licenza del Questore della provincia dalla quale muove.
La licenza deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende percorrere.
La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.

37. E’ vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. E’ permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore.

38. Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei carabinieri.
Sono esenti dall’obbligo della denuncia:
a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.

39. Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

40. Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell’autorità di pubblica sicurezza o dell’autorità militare.

41. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

42. Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere (1).
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere (2).
Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.
Il prefetto e il questore, nelle rispettive competenze, possono subordinare il rilascio, o la rinnovazione, del permesso di porto d’armi alla presentazione del certificato previsto dall’art. 35 (quarto comma) (3).

(1) Comma abrogato dall’art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.
(2) Comma abrogato dall’art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.
(3) Comma aggiunto dall’art. 2, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274.

43. Oltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

44. Non può essere conceduta la licenza di porto d’armi al minore non emancipato.

45. Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il Prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.

55. Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.
Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza.
E’ vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell’ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Il contravventore è punito con l’arresto da nove mesi a tre anni e con l’ammenda non inferiore a lire 300.000.
L’acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l’arresto sino a diciotto mesi e con l’ammenda sino a lire 300.000 (1).

(1) Gli originari terzo e quarto comma sono stati così sostituiti dagli attuali ultimi quattro dall’art. 3, D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, così come modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 1956, n. 1452. Vedi, anche, gli artt. 4 e 4-bis del sopra già indicato D.L. 22 novembre 1956, n. 1274

57. Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
E’ vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Legislazione TULPS Regolamento

Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. § 8
Delle armi e delle munizioni da guerra .

33. Sono &armi da guerra», ai sensi dell’articolo 28 della legge, le armi di ogni specie, da punta, da taglio e da sparo, destinate o che possono essere destinate per l’armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare.
Sono armi «tipo guerra» quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra.
Sono «munizioni da guerra» le cartucce, i proiettili, le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da sparo belliche, o comunque ad impiego bellico.

34. La domanda per ottenere la licenza del Ministero dell’interno per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati dall’art. 28 della legge, oltre alle generalità complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative:
a) all’ubicazione delle officine;
b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s’intende fabbricare;
c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a termine i singoli allestimenti.
Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto.
Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest’articolo devono essere riportate sulla licenza.

35. Gli stabilimenti per le produzioni dei materiali da guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del’interno, che la esercita per mezzo dei funzionari a ciò delegati.
La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche dal Ministero della difesa, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facoltà di visitare gli stabilimenti in ogni tempo.

36. E’ in facoltà del Ministero per l’interno di determinare la specie e la quantità dei materiali da guerra che la ditta produttrice può tenere in deposito; di sospendere la produzione, e di ritirare i materiali già fabbricati o in corso di fabbricazione.

37. La domanda per l’autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalita e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.
Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.
La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizioni da guerra o tipo guerra.
Senza licenza del Ministero per l’interno è vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra.

38. La domanda per l’autorizzazione ad importare i materiali da guerra, oltre alle generalita e alla firma del richiedente, deve indicare:
a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la ditta, persona od ente, che li fornisce;
b) le generalità e la residenza del destinatario, nonché il luogo dove i materiali devono essere ricevuti;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest’articolo devono essere riportate sulla licenza.

39. Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra, si deve indicare, con le generalità del richiedente:
a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono ceduti;
b) la fabbrica o il deposito da cui partono;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest’articolo devono essere riportate sulla licenza.

40. Le domande per il transito nel Stato di materiale da guerra e le relative licenze devono contenere le indicazioni di cui agli artt. 38 e 39 del presente regolamento.

41. La licenza per l’esportazione, per l’importazione o per il transito di materiali da guerra deve essere rilasciata per ogni singola spedizione e deve essere esibita agli uffici di dogana.

§ 9
Delle passeggiate in forma militare.

42. Il permesso per passeggiate in forma militare con armi, di cui all’art. 29 della legge, è subordinato al possesso della licenza di porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia altrimenti autorizzato ad andare armato.

43. E’ considerata passeggiata in forma militare con armi l’adunata, anche in luoghi privati, di corpi od associazioni con armi, nonché l’intervento in feste, funzioni o trattenimenti in luoghi pubblici od aperti al pubblico.
Nelle passeggiate in forma militare non possono portarsi munizioni.

§ 10
Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere.

44. Sono considerate armi comuni da sparo, ai sensi dell’art. 30 della legge:
a) tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia, comprese le spingarde;
b) i fucili con due canne rigate purché non idonei ad impiegare cartuccia con pallottola totalmente blindata;
c) i fucili con due o tre canne, miste (una liscia e una rigata oppure due canne liscie ed una rigata), purché non idonei ad impiegare cartucce con pallottola totalmente blindata;
d) i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di metri 300;
e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro e dimensione;
f) le pistole automatiche il cui potere di arresto non sia superiore a 25 metri.
Sono pure considerate armi da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala» e quelle ad aria compressa, siano lunghe che corte.

45. Per gli effetti dell’art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

46. Le domande dirette ad ottenere l’autorizzazione per fabbricare, introdurre dall’estero, esportare o far transitare nel Stato armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell’art. 34, per l’introduzione dall’estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell’art. 38; per l’esportazione, quelle di cui al primo comma ed alle lettere a), b), c), dell’art. 39; per il transito, quelle di cui all’art. 40 del presente regolamento.
Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza.

47. Le domande per l’autorizzazione a fare raccolta di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle o esporle in vendita, devono contenere, oltre alle generalità e alla firma dei richiedenti, le indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi, nonché ai locali dove le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita.
Queste indicazioni sono riportate sulla licenza.
La licenza per la collezione di armi artistiche, rare od antiche, deve contenere anche l’indicazione dell’epoca a cui risalgono le armi.

48. La licenza di cui all’art. 31 della legge, per la introduzione di armi dall’estero o per l’esportazione, è rilasciata dal Questore della provincia nella quale si trova il comune dove le armi sono dirette o donde sono spedite.
Sulle domande di transito provvede il Questore della provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.
Alle licenze contemplate da quest’articolo si applica il disposto dell’art. 41 del presente regolamento.

49. E’ vietata l’introduzione nel Stato di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l’introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dell’ultimo comma dell’art. 31 della legge.

50. L’avviso per il trasporto delle armi nell’interno del Stato, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell’art. 34 della legge, deve essere presentato al Questore della provincia donde le armi sono spedite.
Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull’avviso.
L’avviso col visto deve accompagnare le armi.

51. La dichiarazione di chi esercita l’industria della riparazione delle armi deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l’esatta ubicazione dell’officina;
b) gli operai occupati in essa;
c) il tipo di riparazioni per cui l’officina è attrezzata.
Oltre all’eventuale trasferimento, deve essere notificato al Questore ogni mutamento nelle condizioni denunciate nella prima dichiarazione.

52. I commercianti di armi e coloro che esercitano l’industria delle riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel comune. I commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che è vidimata dall’autorità locale di pubblica sicurezza e ritirata dal principale dopo avvenuta la consegna delle armi.
Non può essere dato incarico a persone che non diano affidamento per età e per condotta.

53. L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di stabilire speciali condizioni per il trasporto delle armi.
E’ vietato il trasporto di armi da sparo cariche.

54. Nel registro di cui all’art. 35 della legge, si prende nota della data dell’operazione; della persona o della ditta con la quale l’operazione è compiuta, della specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l’acquirente ha dimostrato la propria identità personale.

55. La licenza pel trasporto di un campionario di armi non può essere rilasciata, dal Questore della provincia dalla quale si muove, che per le armi delle quali è permesso il porto e per la quantità strettamente necessaria ad uso campionario.
La qualità e la quantità delle armi sono indicate nella licenza. Questa deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende percorrere.
La licenza di campionario non autorizza il titolare, che non sia munito del permesso di porto d’armi, a portare armi per uso personale.

56. Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell’art. 37 della legge, è tenuto a far vidimare la licenza dai Questori delle province che intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni dalle leggi finanziarie.

57. L’obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all’art. 38 della legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all’introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti.
Le persone munite della licenza di porto d’armi sono tenute alla denuncia.

58. La denuncia è fatta nelle forme indicate dall’art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantità.
Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.
In caso di trasferimento del detto materiale da una località all’altra del Stato, salvo l’obbligo di cui all’art. 34, secondo comma, della legge il possessore deve ripetere la denuncia di cui all’art. 38 della legge, nella località dove il materiale stesso è stato trasportato.
Chi denuncia un’arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate.

59. Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere al Questore copia del verbale di aggiudicazione, con l’indicazione delle generalità e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da nominare.
Se gli aggiudicatari non appartengono al comune in cui ha luogo l’asta, copia del verbale di aggiudicazione è dal Questore trasmessa all’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.

60. L’ordine del Prefetto per la consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui all’art. 40 della legge, può essere dato con pubblico manifesto.
La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal Prefetto, all’autorità di pubblica sicurezza o presso determinati depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura dell’autorità di pubblica sicurezza o dell’autorità militare, che rilascia ricevuta.

61. La licenza pel porto d’armi è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza, su apposito libretto personale, formato:
a) da una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonché la indicazione delle generalità e dei connotati;
b) da uno o più fogli della carta bollata istituita dall’art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell’arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato.

62. La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata alla autorità di pubblica sicurezza e corredata:
a) dal certificato del casellario giudiziario, di data non anteriore ad un mese;
b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede l’autorità di pubblica sicurezza che deve rilasciare la licenza, per l’importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonché, quando occorra, del prezzo della copertina. Il vaglia deve portare l’indicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente;
c) da due copie di recente fotografia dell’interessato, a capo scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev’essere senza cartoncino e delle dimensioni di cm. 8 per 6;
d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante l’adempimento delle condizioni di cui all’art. 16 del regio decreto- legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale.

63. La domanda del minorenne emancipato per la concessione del porto d’armi deve essere corredata anche dai documenti comprovanti l’avvenuta emancipazione.

64. L’autorità locale di pubblica sicurezza, eseguita, se del caso, sulla domanda, l’attestazione dell’adempimento richiesto dall’art. 12 della legge, e assunte le opportune informazioni, appone il visto di identità sulla fotografia ed invia gli atti al Questore.

65. L’autorità di pubblica sicurezza competente a provvedere sulla domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il quale invia all’autorità stessa il foglio bollato per la licenza.

66. Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato, ai sensi dell’art. 608 del codice di procedura penale, e che produca l’incapacità ad ottenere la licenza, l’autorità di pubblica sicurezza competente richiede il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell’interessato, a termini dell’art. 606 dello stesso codice.

67. L’interessato, all’atto della consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al funzionario di pubblica sicurezza o al Sindaco.
Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.

68. La rinnovazione annuale della licenza ha luogo mediante la sostituzione del foglio bollato nel libretto, a cura dell’autorità competente.
La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio.

69. Alla domanda di rinnovazione della licenza di porto d’arme presentata tempestivamente, non occorre unire il certificato del casellario giudiziario, a meno che l’autorità competente non ne faccia richiesta.
Non occorre, del pari, produrre, salvo esplicita richiesta, il certificato del casellario giudiziario, quando trattasi di domanda di concessione inoltrata da chi sia munito di licenza di porto d’arme di diversa specie, non scaduta.

70. Ai fini della revoca della licenza di porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza può richiedere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome del concessionario, a termini dell’art. 606 del codice di procedura penale.

71. Il libretto personale per le licenze di porto d’armi alle guardie particolari giurate è formato:
a) da una copertina, conforme all’annesso modello, da rinnovarsi ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalità e dei connotati del richiedente, nonché quelle relative al decreto di nomina;
b) da uno o più fogli, conformi all’annesso modello, da rinnovarsi annualmente.

72. L’autorità di pubblica sicurezza trasmette al procuratore del registro il foglio contemplato alla lettera b) dell’articolo precedente e il vaglia per l’importo della tassa speciale di concessione e della tassa di bollo.
Il procuratore del registro appone sul foglio la marca da bollo, e attesta della eseguita riscossione della tassa di concessione, restituendolo alla autorità di pubblica sicurezza.

73. Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all’ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all’art. 42 della legge.
Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, numero 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.
Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell’art. 43 della legge 31 agosto 1907, numero 690 o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.
La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.

74. Fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia preveduto che, nell’interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal Prefetto della provincia, sulla motivata proposta dell’amministrazione interessata.
Il rilascio ha luogo previo accertamento che la persona di cui si tratta non si trovi nelle condizioni previste negli artt. 11 e 43 della legge.
L’autorizzazione è data su tessera conforme al modello annesso al presente regolamento ed abilita il concessionario a portare le armi di cui all’art. 42 della legge, soltanto per difesa personale, durante il servizio e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno.

75. Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato che ne facciano domanda può essere concessa licenza gratuita di porto, di rivoltella o pistola quando vestano l’abito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve essere corredata da un certificato del comandante del corpo o del capo dell’ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente.

76. I componenti delle società di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l’arme di tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purché siano muniti di una carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della società e vidimata dall’autorità locale di pubblica sicurezza, che ha sempre facoltà di rititarla per ragioni di ordine pubblico.
Questa disposizione si applica anche nel caso d’intervento in corpo di una società di tiro a segno a termini dell’art. 29 della legge.

77. Non è richiesta licenza agli appartenenti ai corpi di vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l’arme che i municipi somministrano loro come guardia di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

78. Non è richiesta licenza alle sezioni di tiro a segno nazionale, istituite a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143, per detenere le armi occorrenti per le esercitazioni.

79. Per la concessione, a titolo di reciprocità, dei permessi gratuiti di porto d’arme al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano le convenzioni e gli usi internazionali.

80. Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell’art. 42 della legge: i coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole, i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta e da taglio indicati nel secondo comma dell’art. 45 del presente regolamento.
Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:
a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata;
b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci centimetri di lunghezza.

97. Possono tenersi in deposito o trasportarsi nel Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l’imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza.
Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere condizionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell’allegato B al presente regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli artt. 50 e 51 della legge.
Agli effetti dell’art. 50 della legge, il Prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria e a numero cinquanta detonanti.

Certificato di Idoneità al Maneggio delle Armi

Il Certificato di Idoneità al Maneggio delle Armi è necessario ai fini della richiesta di un qualsiasi Porto d’Arma, o del Nulla Osta per l’acquisto di Armi e/o Munizioni, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze Armate dello Stato.

È inoltre obbligatorio per il rilascio o rinnovo del Porto d’Armi a coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati.

(Legge 28 maggio 1981, n. 286)

Carta di Riconoscimento per Trasporto d'Armi

I componenti delle Società di Tiro a Segno riconosciute sono autorizzati a portare l’arma da tiro esclusivamente per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purché siano muniti di una Carta di Riconoscimento vidimata dall’autorità locale di P.S., che ha sempre la facoltà di ritirarla, per ragioni di ordine pubblico.
(Art. 76 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 6 maggio 1940, n. 635)

La vidimazione della Carta di Riconoscimento prevista dall’art. 76 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita all’Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli artt. 42 e 44 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d’armi.

(Comma dell’art. 31 della Legge 18 aprile 1975, n. 110)

La Carta di Riconoscimento autorizza il trasporto di armi, sia lunghe che corte, comuni o sportive, dalla propria abitazione al Poligono di Tiro che l’ha rilasciata e viceversa.

Trasporto e Porto

TRASPORTO:

L’arma DEVE essere contenuta in una custodia esterna (valigetta o fodero), DEVE essere scarica e le eventuali munizioni DEVONO essere TRASPORTATE in un contenitore separato.

PORTO:

L’arma può essere portata addosso carica, ovvero pronta all’uso.

La C.M. 14 febbraio 1998, n. 559/C.3159-10100(1)1. fornisce chiarimenti in merito ai tipi di armi che è possibile portare/trasportare con le varie licenze.